La Corte d’Appello ha deciso di confermare la sentenza che legittimava il Fondo di Risoluzione (FdR) come creditore nella liquidazione di BES, consentendogli di reclamare oltre 1.200 milioni di euro, dopo un ricorso della Commissione di liquidazione.

La decisione dei giudici descritta nella sentenza, a cui Lusa ha avuto accesso, non è stata unanime: uno dei magistrati ha votato come perdente, includendo una dichiarazione che spiega il suo voto.

Tuttavia, hanno deciso “di respingere l’appello e, di conseguenza, la sentenza impugnata viene mantenuta”.

Si tratta di una sentenza del Tribunale del Commercio di Lisbona, dopo che FdR ha presentato diverse richieste come creditore nel processo di liquidazione di BES, con le quali la Commissione di liquidazione non era d’accordo, e in cui questo tribunale ha riconosciuto l’entità come avente “un credito privilegiato per un importo di 791.694.980 euro”, un “credito privilegiato per un importo di 448.873.911 euro e un “credito privilegiato per un importo di 2.000.000 euro”, vale a dire un totale che supera i 1.200 milioni di euro.

Il tribunale ha assolto la Commissione di liquidazione del BES da altre richieste di risarcimento da parte della Banca d’Italia, anche per un importo di oltre 1 miliardo di euro.

Secondo il bilancio pubblicato dalla Commissione di liquidazione del BES, l’entità aveva circa 175 milioni di euro di attività alla fine del 2021.

Nella sua argomentazione al tribunale, la Commissione ha affermato che “poiché il riconoscimento del credito privilegiato al Fondo avrebbe l’effetto di ridurre le risorse disponibili per pagare gli altri creditori, questi vedrebbero la loro posizione sminuita rispetto a quella che avrebbero se non fosse applicata una misura di risoluzione”. In tal caso, “spetterebbe proprio al Fondo, in nome del principio del ‘creditore peggiore’, risarcirli”.

Questo principio stabilisce che “il creditore di un ente intervenuto non può trovarsi in una situazione peggiore di quella in cui si troverebbe se l’ente intervenuto venisse liquidato e non fosse soggetto a una misura di risoluzione della crisi”.

Nella sentenza, i giudici hanno evidenziato che “si deve concludere che l’Accordo contingente corrisponde a un ‘sostegno finanziario’ che ha origine nella risoluzione di BES e che è stato il fatto che alcuni beni, la cui proprietà apparteneva originariamente a BES, hanno rivelato un valore inferiore a quello inizialmente determinato, a determinare che il Fondo di risoluzione ha speso il suddetto importo di 791.694.980 euro”.

La Commissione di liquidazione ha ritenuto che questo sostegno sia coperto da un’eccezione perché “equivale alla realizzazione del capitale sociale di Novo Banco”, sostenendo che “il credito in questione non potrebbe mai essere imputato a BES, in quanto non era il beneficiario dei pagamenti” ai sensi dell’accordo.

I giudici della Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale commerciale, hanno convenuto che “l’importo in discussione corrisponde all’importo ‘iniettato’ dal Fondo di risoluzione, al fine di prevenire il deterioramento del patrimonio netto di Novo Banco, originato dalle perdite che sarebbero state registrate in un insieme di attività che erano state trasferite da BES”. Pertanto, questi pagamenti “non costituiscono un apprezzamento della sua partecipazione come azionista, non sono stati utilizzati per pagare il capitale sociale di Novo Banco e non sono quindi esenti”.

Allo stesso modo, la Corte d’Appello ha riconosciuto i 448,8 milioni di euro spesi dalla BoRF in interessi sui contratti firmati con lo Stato e con un consorzio di banche “ai fini della sua capacità finanziaria di pagare il capitale sociale del Novo Banco”, nonché i due milioni di euro di commissioni.

Secondo i giudici “l’interesse sostenuto conferisce anche al creditore, ora convenuto, un credito nei confronti dell’ente ponte”, osservando che “tale credito si basa anche sulla misura di risoluzione stessa e, in quanto tale, è un credito nei confronti dell’entità liquidata”.

Nella sua dichiarazione di voto di dissenso, uno dei giudici ha dichiarato di non “seguire l’orientamento della decisione presa in questa sentenza e di accogliere il ricorso presentato, in quanto ritiene che il riconoscimento del credito al Fondo di Risoluzione nei termini delineati, a conferma della sentenza impugnata, contraddica il meccanismo di risoluzione applicato a BES”.

Lusa ha contattato la FdR ed è in attesa di una risposta. La Commissione di liquidazione ha rifiutato di commentare.